Pronunce di Cassazione sull’Ici

Pubblicato il 13 maggio 2010

Vari i chiarimenti contenuti nella sentenza n. 11445 del 12 maggio 2010, emessa dalla Cassazione circa il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento unico per più annualità.

Tra tanti si evidenziano i seguenti.

Sulla questione sollevata in merito alla sottoscrizione dell’atto impositivo ad opera di un funzionario comunale privo di qualifica dirigenziale, la Corte spiega che non è necessaria tale qualifica per ricoprire il ruolo di funzionario responsabile dell’Ici, ex articolo 11 del Decreto legislativo 504/92, non abrogato dal TU degli Enti locali.

Circa l’avviso di accertamento unico per più annualità, viene precisato che nessuna norma vieta all'ente territoriale di comprendere in un unico documento avvisi di accertamento relativi a più annualità d'imposta, sempre che ciascun accertamento sia effettuato in modo da non precludere o limitare la difesa del contribuente.

Infine, la mancata allegazione all’atto di accertamento delle delibere del Comune di determinazione delle aliquote Ici è ritenuta non rilevante dalla Cassazione, in quanto giuridicamente già note per espletamento delle formalità di legge che prevedono la pubblicazione tramite affissione per cinque giorni nell'albo pretorio.

Con un’altra sentenza, la n. 11435 del 12 maggio 2010, la Cassazione interviene sulla data a partire dalla quale le rendite catastali degli immobili sono efficaci. Spiega che nel caso di un immobile di categoria D dotato di rendita, anche erronea per subentrata variazione, l’unico criterio corretto da applicare è quello catastale e non contabile. Pertanto, la rendita da considerare è quella aggiornata e non quella originaria: il nuovo classamento retroagisce gli effetti alla data in cui sono apportate le modifiche e non fanno fede i valori risultanti dalle scritture contabili aziendali.

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