Il legislatore avrebbe, in pratica, escluso il generale criterio di competenza del luogo dove la società ha la sede effettiva, violando il principio di delega costituito dal divieto di introdurre modifiche di competenza per materia o per territorio.
La Corte Costituzionale osserva, in merito, che non è corretto attribuire al divieto di modificare la competenza per territorio e per materia il significato di una previsione di assoluta intangibilità delle regole di competenza. Inoltre, il disposto di legge andrebbe giustificato considerando il principio della rapidità dei procedimenti camerali.
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