Con il Dl 223 sono state modificate alcune norme sugli studi di settore, così come in parte anticipato anche dalla circolare n. 23 dell’agenzia delle Entrate emanata il 22 giugno particolare, l’accertamento trova sempre applicazione quando il contribuente non risulta congruo: in precedenza, autonomi e imprese in contabilità ordinaria, anche per opzione, potevano essere accertati se non risultavano congrui per due annualità su tre. Con il decreto in questione slitta anche al 31 ottobre il termine per l’adeguamento “agevolato” agli studi di settore. Resta da capire quale sia il fatto perfezionativo dell’adeguamento: e cioè, se esso coincida con il pagamento oppure con l’indicazione dei maggiori ricavi in dichiarazione. Se si aderisce a quest’ultimo orientamento, infatti, si ha come conseguenza che il contribuente potrebbe anche riservarsi il pagamento per un secondo momento, usufruendo delle regole previste dal ravvedimento operoso.
I nuovi studi di settore revisionati si possono suddividere in due gruppi. Da una parte i tre nell’ambito dell’attività tecniche, dall’altra il comparto delle attività mediche con altri tre studi. Infine, la versione libero-professionale dei laboratori di analisi, il cui previgente studio è stato diviso a seconda che l’attività sia svolta in forma di impresa (TG57U) oppure di attività autonoma (TK56U).
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