Ora che i dottori commercialisti, i ragionieri e i consulenti del lavoro, al pari dei Caf e in concorrenza con loro, possono prestare assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, sono tenuti al rispetto d’una scadenza: il 30 giugno 2006, giorno entro il quale trasmettere i dati del modello sostituti d’imposta (cui viene comunicato il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, al fine di consentirgli d’effettuare il conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio) e contribuenti (la dichiarazione consegnata al contribuente è copia della dichiarazione presentata, trasmessa entro il 20 ottobre dal professionista alle Entrate). Su questi incombe, entro il 15 giugno:
- la presentazione del modello 730/2006, già compilato, o la richiesta di assistenza alla compilazione;
- la presentazione del modello 730-1 e 730-1-bis, con i dati anagrafici, anche non avendo effettuato la scelta per la destinazione del 5 e dell’8 per mille Irpef. La consegna deve rispettare il termine del 2 maggio se il contribuente s’avvale del sostituto d’imposta.
Il professionista abilitato rilascerà, quindi, la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e del modello 730-1.
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