Qualora nella procura speciale per ricorrere in Cassazione venga dato mandato a due difensori, l'atto deve essere sottoscritto da entrambi a pena di inammissibilità del gravame. E' quanto si legge nella sentenza n. 1702 del 23 gennaio 2009, sentenza con cui la Suprema corte ha rigettato il ricorso di una signora condannata a rifondere al locatario di un suo appartamento dei danni da infiltrazioni d'acqua in quanto “come risulta inequivocabilmente dagli atti, il ricorso è effettivamente sottoscritto da un solo avvocato a fronte di una procura a margine dell'atto che in modo espresso contempla un mandato conferito congiuntamente, senza alcuna previsione di poteri anche disgiuntamente esercitabili”. Per i giudici di legittimità, in particolare, se vi è un'espressa volontà della parte di conferire mandato congiunto alle liti a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi abbia poi pieni poteri di rappresentanza processuale; in questi casi, in realtà, il ricorso è inammissibile in quanto non validamente proposto.
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