Processo civile accelerato

Pubblicato il 03 ottobre 2008
E' stato approvato dalla Camera il disegno di legge contenente le misure per la parziale riforma del processo civile. Il testo, che contiene novità volte all'accelerazione dei tempi procedurali, passerà ora all'esame del Senato. Di seguito le novità introdotte.
Viene ampliata la competenza per valore del Giudice di pace dalle attuali  2.582 euro a  5.000 euro per le cause aventi ad oggetto i beni mobili, mentre per le cause inerenti il risarcimento per incidenti stradali si passa dalle 15.493 a 20.000 euro. Le questioni di competenza dovranno essere immediatamente eccepite e saranno decise in modo semplificato. La parte che, col proprio comportamento, determinerà un allungamento dei tempi del processo o resisterà in malafede o colpa grave sarà passibile di sanzioni processuali. Potrà essere rimessa in termini la parte decaduta per cause ad essa non imputabili mentre gli atti nulli potranno essere sanati in maniera più agevole. E' stata introdotta la possibilità che il giudice pronunci una sentenza in forma semplificata, con l'enunciazione del principio determinante, di fatto o di diritto, e il richiamo a precedenti conformi. Lo stesso  giudice potrà porre a fondamento della decisione anche i fatti non contestati. Per la riassunzione del processo, le parti dovranno procedere entro 3 mesi (a fronte degli attuali 6 mesi). Viene ridotto il termine lungo per le impugnazioni da 1 anno a sei mesi; vengono razionalizzati i tempi per l'espletamento delle Ctu. Saranno eliminati gli attuali automatismi in merito alla concessione dei termini alle parti per i deposito delle memorie. Saranno introdotte forme più ampie di mediazione nelle cause civili e commerciali mentre agevolazioni fiscali spetteranno a chi farà ricorso a tale tipo di strumenti; in ogni caso il procedimento di mediazione non potrà superare i 4 mesi. I ricorsi in Cassazione, con la previsione di un apposito “filtro”, saranno ritenuti inammissibili se presentati contro la sentenza di appello che confermi quella di primo grado. Le spese del processo penale potranno essere recuperate in via forfettaria con una procedura snella e rapida. In caso di condanna all'adempimento di un obbligo di fare o non fare, il giudice potrà fissare una penale in denaro per l'eventuale ritardo nell'adempimento. La sentenza costituisce titolo esecutivo in caso di inadempimento. La testimonianza potrà essere resa in forma scritta mediante la compilazione di moduli contenenti le domande; solo se il giudice lo riterrà opportuno chiamerà il teste a confermare quanto risposto per iscritto. Altra importante novità è l'introduzione di un procedimento sommario di cognizione, alternativo a quello ordinario, che verrà a concludersi con un'ordinanza provvisoriamente esecutiva. Infine le sentenze non saranno più pubblicate su quotidiani o periodici ma direttamente sul web.
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