Processi veloci senza eccezioni

Pubblicato il 25 settembre 2008
Il disegno di legge 1441 bis sulla semplificazione e competitività dei processi civili, come emendato dalla Commissione Affari costituzionali-Giustizia, verrà oggi discusso in aula e sarà sottoposta al voto a partire da martedì. Le novità contenute nel testo prevedono, in primo luogo, un processo sommario di cognizione, con meno garanzie formali ma teso ad arrivare più in fretta alla decisione finale. Sarà il giudice a decidere, con ordinanza, il tipo di istruttoria da fare. Nella versione emendata, il processo sommario di cognizione diventa un procedimento di portata generale senza limitazioni rispetto al petitum. In ordine alla motivazione delle sentenze, i giudici dovranno procedere in maniera snella, evitando lungaggini e limitandosi ad un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme di una giurisdizione superiore. Per la pubblicazione della sentenza si potrà utilizzare anche internet o i media. In base agli emendamenti, la competenza del giudice di pace, pur se ampliata, è limitata a 5 mila euro e 20 euro in caso di sinistri. La compensazione delle spese sarà limitata ad ipotesi minimali (gravi ed eccezionali ragioni). Inoltre,  sarà sufficiente una contestazione generica dei fatti e sarà possibile, per il giudice, concedere termini ulteriori solo in caso di gravi motivi.
I punti del testo che hanno sollevato maggiori rilievi riguardano, invece, la prova testimoniale scritta e l'appellabilità dei procedimenti decisori di primo grado. Un ulteriore emendamento prevede, infatti, di aggiungere al codice di procedura civile un nuovo articolo, il 339-bis, in base al quale tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado, di natura decisoria, sono appellabili (mentre ora sono reclamabili). Tale disposizione alleggerirebbe la Cassazione dal peso di una gran quantità di controversie ma, contemporaneamente, caricherebbe le Corti d'appello di una rilevante mole di lavoro.
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