Procedimenti estivi exploit cautele
Pubblicato il 05 agosto 2008
A seguito dell'applicazione analogica dell'istituto della sospensione dei termini processuali, anche per il contenzioso tributario il periodo dal 1° agosto al 15 settembre non rileva ai fini del computo dei termini. Come effetto della sospensione dei termini, si evidenzia che, se nell'arco temporale necessario per la presentazione del ricorso rientra anche il periodo estivo, ai sessanta giorni previsti a pena di inammissibilità dalla data della notifica, saranno sommati ulteriori quarantasei giorni. Altro effetto si manifesta in tema di passaggio in giudicato delle sentenze: se la data finale del termine breve o lungo viene a coincidere con il periodo di sospensione estiva, detti termini saranno sospesi e riprenderanno a decorrere dal 16 settembre.