Principio di cassa per la sanzione accessoria della sospensione dei professionisti

Pubblicato il 26 settembre 2011 La tanto discussa previsione della sospensione dall’Albo o dall'Ordine, subito esecutiva, decretata dalle Entrate con il potere conferito dalla Manovra di Ferragosto, pone difficoltà di applicazione circa le modalità e i tempi delle violazioni.

Si ricorda che sono necessarie 4 distinte omesse fatturazioni, a partire dal 13 agosto 2011, in date differenti in cinque anni; in caso di esercizio in forma associata la sanzione ha efficacia nei confronti di tutti gli associati.

Molti sono i paradossi della disposizione.

Ad esempio, se un commercialista non fatturerà a settembre l’invio della dichiarazione dei redditi a parecchi dei suoi clienti, ove la violazione riguardi anche 100 clienti ma sia commessa nell’arco di tre giorni, ossia i clienti abbiano pagato tutti nel giro di tre giorni (1, 2, 3 settembre 2011) ed il commercialista non abbia fatturato, la sanzione non é irrogabile (c’è bisogno di 4 giorni diversi). Difficile, poi, sarà per il Fisco beccare in flagranza di reato, come nel caso dei commercianti al dettaglio, il professionista: la fattura è emessa al pagamento della prestazione, che può avvenire al termine di più incontri. Dal momento che l’onere probatorio è in capo all’Amministrazione si apre lo scenario del risarcimento danni, in mancanza di una prova sul fatto specifico, individuato nel tempo e nello spazio, per l’efficacia immediata con ricadute immediate nei confronti di un professionista.

In merito al tema, si segnala che il sito dei consulenti del lavoro dedica una sezione speciale alle novità apportate dalla Manovra di ferragosto al mondo delle professioni.
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