Per la prima casa acquistata in corso di costruzione da chi non risiede nel Comune ove l’abitazione è ubicata, il tempo - 18 mesi - per il trasferimento di residenza scatta dal rogito e non dal giorno di ultimazione dei lavori di costruzione.
È questa la conclusione dei Supremi giudici della Cassazione nell’ordinanza n. 9433 del 17 aprile 2018.
Unica deroga è che ricorra una causa di forza maggiore, che non ricorre nel caso del mancato completamento dei lavori di costruzione: situazione che non è qualificabile in termini di “inevitabilità e imprevedibilità”. Non rilevano, secondo quanto scritto nella sentenza, le lungaggini burocratiche del Comune.
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