La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2109 depositata il 28 gennaio scorso, ha spiegato che, per usufruire dell'agevolazione nell'acquisto della prima casa, è sufficiente che uno solo dei coniugi risieda nel Comune dove è ubicato l'immobile e che ivi sussista la residenza della famiglia. Con riguardo ai presupposti per l'agevolazione, infatti, il requisito della residenza va riferito alla “famiglia” considerata come entità autonoma rispetto ai coniugi stessi.
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