La recente circolare Inpsn. 138 del 27 settembre 2013, completa il quadro delle indicazioni operative, fornite con la circolare 131/2013, per l’accesso all’incentivo statale sperimentale introdotto al fine di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani svantaggiati. L’incentivo riguarda i giovani e scaturisce dal Dl76/2013 - decreto lavoro.
La novità più interessante della circolare citata è che l’istanza di prenotazione dell’incentivo eventualmente rigettata per carenza di fondi, rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, viene automaticamente accolta.
L’incentivo in sintesi:
Decorre dal 1° ottobre 2013 per le assunzioni e trasformazioni, anche in somministrazione, effettuate a partire dal 7 agosto 2013;
termina il 30 giugno 2015 o con l’esaurimento delle risorse fissate per ogni regione e provincia autonoma |
Sgravio di 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con un massimale mensile di 650 euro per lavoratore, attraverso conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento.
L’assunzione dà il beneficio per 18 mesi.
La trasformazione dà il beneficio per 12 mesi.
Con la somministrazione l’incentivo non viene erogato nei periodi in cui il lavoratore non viene utilizzato e il periodo di inutilizzabilità non comporta uno slittamento della scadenza del beneficio
L’incentivo per l’assunzione di un apprendista non può, per mese, risultare superiore all’importo dei contributi dovuti dal datore di lavoro |
Requisiti lavoratori:
- età compresa tra i 18 e i 29 anni (devono aver compiuto 18 anni e non devono aver compiuto 30 anni);
|
Il beneficio non spetta:
- per assunzioni di lavoratori domestici
- per i rapporti di lavoro intermittente e ripartito |
Inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere la prenotazione provvisoria dell’incentivo
Per gli incentivi all’assunzione di giovani, previsti dall’articolo 1 del decreto legge 76/2013, è stato istituito il modulo telematico “76-2013”.
I moduli sono accessibili attraverso l’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet del’Inps.
Il percorso: “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.
Per l’istanza di prenotazione si deve utilizzare il MOD. 76-2013 - prenotazione;
per l’istanza di conferma si deve utilizzare MOD. 76–2013 – conferma (il modulo dell’istanza di conferma è visualizzabile all’interno della prenotazione da confermare);
! L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio
Iter
Avvio dal 1° ottobre 2013 ore 15:00 - scadenza al 30 giugno 2015 o fino ad esaurimento delle risorse fissate per ogni regione e provincia autonoma.
Tutti i termini sono perentori, l’inosservanza dà luogo all’inefficacia della procedura.
1° step - invio all’Inps da parte del datore di lavoro del MOD. 76-2013 - prenotazione, debitamente compilato, contenente le indicazioni:
→ del lavoratore (uno per ogni modulo) per cui si richiede l’incentivo
→ della regione dove avviene/avverrà l’esecuzione della prestazione lavorativa
→ se l'assunzione (o la trasformazione) è in corso o non è ancora iniziata
2°
step - stato/esito
da parte dell’Inps, in base all'ordine di protocollo della domanda,
previa
verifica della disponibilità delle risorse:
→lo stato/esito delle istanze di prenotazione e di conferma è visualizzabile all’interno dell’applicazione “Di.Res.Co”, in cui è possibile consultare anche la consistenza dei fondi disponibili per regione o provincia autonoma, in relazione ai periodi cui va imputata la durata del beneficio;
→ le istanze di prenotazione e di conferma sono per lo più elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno successivo all’invio, ma non oltre il terzo giorno.
! La disponibilità delle somme è aggiornata quotidianamente in conseguenza delle istanze accolte, confermate o scadute.
→ l’istanza di prenotazione dell’incentivo, che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi, rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all’originaria data dell’invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, viene automaticamente accolta.
! Si invita l’interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell’istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto.
Dopo 30 giorni l’istanza perde definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.
3° step - il datore formalizza, se non lo avesse già fatto, il contratto di assunzione o di trasformazione entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione di prenotazione positiva.
4°
step - invio da parte
del datore di lavoro del modello MOD. 76–2013 – conferma
(visualizzabile
all’interno della prenotazione da confermare), con indicazione
dell’avvenuta
stipula del contratto o della trasformazione, entro 14 giorni
lavorativi dalla
pubblicazione di prenotazione positiva.
→ È necessario che il contratto di lavoro stipulato preveda che il rapporto di lavoro inizi entro lo stesso termine perentorio di 14 giorni lavorativi - decorrenti dall’esito positivo della prenotazione - ovvero che entro lo stesso termine decorra la trasformazione a tempo indeterminato (eventualmente anche in anticipo rispetto all’originaria scadenza del rapporto a termine).
Altre precisazioni
→ È l'Inps a quantificare l'importo spettante per ogni nuova assunzione o trasformazione incentivata.
→ Per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine è obbligatorio presentare, in ogni caso, domanda definitiva entro i termini indicati, anche se non è stato ancora realizzato l'incremento netto dell'occupazione. L’esito positivo sarà efficace se - nel termine indicato dall'articolo 1, comma 5, D.L. n. 76/2013 - viene realizzato l'incremento netto dell'occupazione. In caso contrario, non si potrà fruire dell'incentivo.
→ Per la domanda preliminare di ammissione all’incentivo è necessario essere titolari di posizione contributiva aziendale (matricola): eventualmente si dovrà farne richiesta in tempo utile alla sede Inps competente (determinata dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa) attraverso la presentazione della domanda d’iscrizione, specificando che si tratta di iscrizione richiesta ai fini delle agevolazioni di cui all’art.1 D.L. 76/2013;
in assenza di lavoratori dipendenti, in deroga alla prassi consueta in tema d’iscrizione, si potrà indicare come inizio attività con dipendenti una data fittizia, corrispondente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. All’atto dell’avvenuta assunzione del dipendente beneficiario degli incentivi, il datore di lavoro dovrà darne immediata comunicazione alla Sede Inps per consentire che venga riattivata la posizione aziendale precedentemente sospesa e che venga modificata la data di inizio attività, la quale dovrà coincidere con quella dell’effettiva assunzione di cui sopra; contestualmente verrà tolta la dicitura “DL 76/2013” dal campo della denominazione dell’azienda.
Se non seguisse l’assunzione del dipendente per il quale era stata presentata la domanda preliminare, si dovrà chiedere la cessazione della matricola aziendale; tuttavia, quest’ultima verrà mantenuta nel caso in cui, sebbene l’assunzione del dipendente non sia andata a buon fine, l’interessato abbia nel frattempo instaurato altri rapporti di lavoro subordinato.
Lo stesso percorso è previsto per i datori di lavoro agricoli senza posizione contributiva aziendale (CIDA), che andrà richiesta con la Denuncia Aziendale.
Motivi di scarto
Non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione.
Non può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/ Unisomm non coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell’istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell’Unilav/ Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato).
Pertanto, è necessario che corrispondano:
1 - il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell’Inps);
2 - la tipologia dell’ evento per cui spetterebbero i benefici (assunzione o trasformazione);
3 - la data di decorrenza dell’evento, se già indicata nella prenotazione; il codice fiscale del lavoratore.
Stati o esiti delle istanze di prenotazione
APERTA: Istanza di prenotazione inviata dall’interessato ma non ancora elaborata dai sistemi informativi centrali dell’Inps
ACCOLTA: Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e accolta per disponibilità dei fondi
RIFIUTATA PRELIMINARE: Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e rifiutata per indisponibilità dei fondi; l’istanza sarà comunque rielaborata, mantenendo la precedenza cronologica, per un tempo limite di 30 giorni.
RIFIUTATA DEFINITIVA: dopo 30 giorni l’istanza “rifiutata preliminare” si trasforma in “rifiutata definitiva”
SCADUTA: Istanza di prenotazione precedentemente accolta dai sistemi informativi centrali, cui non ha fatto seguito la comunicazione di conferma dell’interessato
ANNULLATA: Istanza di prenotazione annullata dall’interessato; è possibile annullare solo le istanze di prenotazione che si trovano nello stato “Aperta” oppure “Rifiutata Preliminare”
CONFERMATA: Istanza di prenotazione accolta, cui ha fatto seguito la domanda definitiva del datore di lavoro.
Contatti
Per questioni giuridico-amministrative o tecnico-informatiche è possibile inviare una richiesta o segnalazione all’indirizzo di posta elettronica dedicato “incentivigiovanidecreto76.2013@inps.it”.
Per eventuali problematiche connesse a specifiche posizioni contributive ci si può avvalere della funzionalità contatti del Cassetto previdenziale aziende e contattare la Sede Inps competente.
Norma e prassi
Decreto Lavoro, Dl 76/2013, convertito con L 99/2013
Inps, circolare 131 del 17 settembre 2013
Inps, circolare 138 del 27 settembre 2013
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