Precisazioni sulla salvaguardia per i lavoratori in cigs e mobilità
Pubblicato il 05 novembre 2013
In materia di salvaguardia prevista dalla legge n.
135/2012, il
messaggio n. 17606, del 4 novembre 2013, dell'Inps fornisce chiarimenti sulla posizione di quei lavoratori che maturano i requisiti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge n.
201/2011, anteriormente all'accesso agli strumenti di sostegno al reddito.
L'Istituto precisa che le misure di salvaguardia interessano quei lavoratori che non riescono a perfezionare i requisiti pensionistici previsti dal DL n. 201/2011 entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito.
Non sono ammessi al beneficio della salvaguardia coloro che, nel periodo di fruizione di interventi a sostegno del reddito, raggiungono i requisiti pensionistici autonomamente.
Tali precisazioni sono date in seguito al verificarsi delle seguenti casistiche emerse dall'esame delle posizioni contributive ai fini della certificazione della salvaguardia per quei lavoratori interessati nelle procedure di gestione degli esuberi aziendali sottoscritte entro il 31 dicembre 2011:
- coloro che maturano i requisiti pensionistici previgenti alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 successivamente al 31 dicembre 2011, ma prima dell’inizio del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
- lavoratori che, nell’ambito degli accordi governativi per la gestione delle eccedenze occupazionali, beneficiano di due successivi ammortizzatori sociali:cigs, nel corso della quale maturano, dopo il 31 dicembre 2011, i previgenti requisiti pensionistici, e indennità di mobilità.