Precisazioni sugli ambiti di applicazione dei “voucher” alle attività accessorie

Pubblicato il 10 luglio 2009

Con la circolare n. 88 di ieri, l’Inps fornisce indicazioni in merito alle innovazioni normative in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio per dare piena operatività al sistema di regolazione dei “buoni lavoro”, con riferimento a tutte le tipologie di attività, di prestatori e di committenti. La Legge n. 33/2009 ha profondamente modificato l’articolo 70 del decreto legislativo 276/2003, soprattutto in merito al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio. L’accento viene ora posto sulla natura di “accessorietà” che sta a significare che le attività disciplinate dal citato articolo 70 debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Il ricorso ai buoni lavoro è, così, limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto o della somministrazione. La circolare ribadisce più volte che per prestazioni di lavoro occasionale accessorio debbono intendersi attività lavorative di natura meramente occasionale e “accessorie”, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma esclusivamente prestazioni di lavoro definite con la sola finalità di assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare. La circolare esamina , per quanto riguarda l’ambito soggettivo, l’elenco coloro che possono essere interessati dai cosiddetti “voucher”. Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, è stato riformulato inserendo tra le attività per le quali è possibile ricorrere ai buoni lavoro anche le manifestazioni fieristiche. Precisazioni sono state rilasciate anche in merito alla determinazione dei limiti economici entro i quali è legittima la prestazione economica. Il limite di reddito di 5mila euro entro cui è ammesso il voucher deve essere considerato al netto delle trattenute previdenziale e assicurative.

Roberta Moscioni

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