Precisazioni dell’Agenzia sugli sconti Irpef

Pubblicato il 14 maggio 2011 Con la corposa circolare 20 del 13 maggio 2011, l’agenzia delle Entrate fornisce le risposte alle domande giunte in tema di Irpef, in ordine alla deducibilità e alla detraibilità di alcune spese, alle agevolazioni per i disabili, ai premi incentivanti e al reddito prodotto all’estero.

I primi due temi affrontati riguardano la detrazione degli interessi per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e la detrazione d’imposta del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo.

In sintesi, si spiega che:

- il coniuge che, in seguito a separazione consensuale, ha acquisito la proprietà dell’intera abitazione principale e si è accollato le rate del mutuo, ha diritto alla detrazione dei relativi interessi passivi per intero anche se in origine il mutuo sia stato stipulato da entrambi i coniugi ed anche se il mutuo risulti ancora cointestato presso l’istituto di credito, a patto che esista un atto pubblico o una scrittura privata autenticata che dimostri che l’intero onere è sostenuto dal coniuge diventato unico proprietario e che le ricevute di pagamento riportino l’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario;

- per i contratti di mutuo ipotecario “misto” (per l’acquisto e per la ristrutturazione) o di compravendita, se non è specificata la somma imputabile all’acquisto e in assenza di altra specifica documentazione rilasciata dalla banca, è efficace ai fini della detrazione del 19% una dichiarazione sostitutiva del contraente dalla quale risulti l’importo degli interessi destinato ai due scopi;

- ha diritto alla detrazione piena degli interessi pagati con riferimento all’intero valore dell’immobile il nudo proprietario che ha stipulato un mutuo per acquistare la proprietà di un immobile concesso in usufrutto al figlio;

- chi installa un addolcitore d’acqua domestico ha diritto ad usufruire della detrazione Irpef del 36% e dell’aliquota Iva agevolata del 10%, se l’installazione comporta modifiche strutturali che comprendono opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti;

- in presenza di fattura o bonifico intestato ad un solo comproprietario, anche se le spese sono pagate da entrambi i proprietari, la detrazione del 36% spetta a entrambi a condizione che in fattura sia specificata la percentuale di spesa sostenuta dal secondo soggetto (questo dovrà indicare in Unico PF – colonna 3 righi da Rp35 a Rp42 - il codice fiscale del soggetto che ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara).

Per le altre specifiche si rimanda al testo integrale della circolare.
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