Le Sezioni unite civili della Cassazione, con l’ordinanza n. 27184 del 2007, riduce il confine giurisdizionale del Cnf (Consiglio nazionale forense). Secondo i giudici non è compito del Cnf decidere sulla delibera dell’Ordine in merito alle modalità di svolgimento della pratica forense e su quella, conseguente, con la quale viene negato o concesso il certificato di svolgimento del praticantato, elemento necessario per l’accesso all’esame. La decisione muove dal caso di un’iscritta al Registro dei praticanti del Consiglio dell’ordine di Brescia che aveva presentato ricorso contro la delibera del Consiglio che le aveva respinto la richiesta di rilascio del certificato di avvenuto svolgimento della pratica forense per la mancanza del requisito dell’iscrizione biennale nel Registro. Nell’ordinanza è spiegato che tale delibera costituisce un provvedimento amministrativo che ricade nella giurisdizione del Tar e del Consiglio di Stato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".