Potestà disapplicativa per il giudice tributario
Pubblicato il 09 maggio 2008
La Ctr del Lazio, sezione distaccata di Latina, ha statuito che le disposizioni normative che contrastano con lo statuto del contribuente (L. n. 212/2000), possono essere disapplicate dal giudice tributario, con conseguente annullamento dell’atto.
Nel caso di specie l’Agenzia delle entrate di Cassino aveva rilevato una mancata comunicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati dal contribuente prima dell’8.7.2002, ai sensi dell’art. 62 , I° comma, lett.a), L. 289/2002 (Finanziaria 2003). Detta disposizione è stata ritenuta dai giudici contraria agli art. 3 e 10 dello statuto del contribuente - principi cardine dell’ordinamento tributario – in quanto dispone adempimenti retroattivi e commisura sanzioni sproporzionate in base alla sola violazione formale.