Posizione agenziale sulle stock option

Pubblicato il 04 dicembre 2009

Nel punto 2.2 della circolare 49/E/2009, dedicata allo scudo fiscale, si chiede di sapere se un contribuente cui sono state assegnate stock option che hanno per oggetto partecipazioni in società estere doveva indicarle nel modulo RW nel periodo d’imposta di assegnazione.

I titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti, che danno la possibilità di acquistare ad un determinato prezzo azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti, vanno indicati nel modulo RW solo nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Solo in questo caso il beneficiario dispone, infatti, di un valore all’estero. Ma, se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l’assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stock option non devono essere indicate nel modulo fintantoché non sia spirato tale termine, poiché fino a quel momento il diritto è soggetto ad una “condizione sospensiva”.

L’obbligo di indicazione del modulo RW dei predetti diritti di opzione, in ogni caso prescinde dal circostanza che essi siano o meno cedibili. Questa la presa di posizione delle Entrate. Con ciò afferma esistere un principio autonomo ai fini del monitoraggio fiscale, seguendo il quale si deve prescindere dalla cedibilità dei diritti di opzione, derivandone che le stock option non cedibili non si qualificano come “valori” o “attività” agli effetti delle imposte sui redditi, ma si caratterizzano come tali ai fini delle regole sul monitoraggio fiscale, che sotto l’aspetto interpretativo rinviano alle norme sulle imposte sui redditi.

I dipendenti che risiedono in Italia e prestano, o hanno prestato, all’estero la propria attività lavorativa, possono regolarizzare i conti aperti oltreconfine senza aderire allo scudo. Possono cioè (circolare 48/E/2009) sanare le violazioni che hanno commesso per non aver indicato nel quadro RW le somme depositate in banche estere, presentando l’Unico 2009 per le persone fisiche, completo, questa volta, del quadro RW: “…tali soggetti, qualora inadempienti, possono regolarizzare la propria posizione fiscale con riferimento agli anni pregressi, presentando la dichiarazione dei redditi integrativa relativamente al periodo d’imposta 2008 ed indicando nel modulo RW, Sezione II, la consistenza del deposito e/o conto corrente al termine del medesimo anno.”. Ma non oltre il 30.09.2010 e corrispondendo una minisanzione di 26 euro, per la quale si immagina sia da dover utilizzare il codice tributo “8911”, previsto in generale per le sanzioni pecuniarie di altre violazioni tributarie. A partire dall’Unico 2010, presenteranno regolarmente il quadro RW.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Uneba - Ipotesi di accordo del 20/12/2024

10/01/2025

Ccnl Servizi assistenziali. Rinnovo

10/01/2025

Spese di assistenza interamente deducibili per il disabile grave

10/01/2025

Giornalisti parasubordinati, DasmOnline a regime dal 17 gennaio

10/01/2025

Lavoro agile o smart working

10/01/2025

Rateazione dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy