L'articolo 87 del Tuir detta le condizioni che permettono di determinare quali partecipazioni diano luogo a plusvalenze esenti: il periodo minimo di possesso, la classificazione in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, l'esercizio di un'impresa commerciale da parte della partecipata e la residenza fiscale della partecipata fuori dei "paradisi fiscali". La terza condizione, in particolare, comporta - lo chiarisce la circolare agenziale n. 10/2005 - che la fruizione della participation exemption può riguardare anche le plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni in società poste in liquidazione, a patto che il requisito della commercialità sussista all'inizio della liquidazione. E' esclusa l'esenzione della plusvalenze per la partecipazione in società senza impresa già soggette alle disposizioni sulle società di comodo ex articolo 30 della legge n. 724/1994.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".