Plusvalenza sulle aree “F”

Pubblicato il 19 maggio 2009 La Direzione regionale delle Entrate del Lazio, nel rispondere ad un interpello, spiega che le aree destinate ad opere di interesse generale - aree “F” - rientrano tra quelle suscettibili di utilizzazione edificatoria e, pertanto, la cessione delle stesse comporta l’assoggettamento ad Irpef delle relative plusvalenze. Nella risposta si chiarisce che non si può escludere la vocazione edificatoria del terreno solo per il fatto che esso è destinato a servizi pubblici o di interesse collettivo. Di qui l’assoggettamento ad Irpef della plusvalenza nell’eventualità della cessione delle aree “F”. Spicca, in proposito, la disparità di trattamento fiscale nel caso di esproprio: non sono, infatti, tassate le indennità percepite in relazione all’esproprio di aree collocate in zone “F” indipendentemente dalla destinazione d’uso.
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