Piccoli coloni, aggiornati i contributi

Pubblicato il 05 aprile 2007

L’Istituto di previdenza nazionale, con la circolare n. 72 del 3 aprile rivisto le aliquote contributive dovute al fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per l’anno 2007. Nonostante la sospensione triennale degli aumenti contributivi stabiliti per il settore primario (agricoltura, agroindustria, pesca) dalla legge n. 81/2006, l’aumento rispetto allo scorso anno è stato alimentato dalla lievitazione della quota destinata al fondo pensioni a carico dei dipendenti, decisa dalla Finanziaria 2007.

Nel comma 769, articolo unico, della legge 296/2007, infatti, si legge che l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti alla gestione obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive è elevata dello 0,3%, per la quota a carico del lavoratore concessionario. In ogni caso le aliquote complessive - quote dovute dal datore di lavoro e dal lavoratore - non possono superare il 33%. Tradotto in cifre, ciò significa che dal 1° gennaio 2007 l’aliquota complessiva è fissata in misura pari al 42,2365%, di cui 33,3965% a carico del concedente e 8,84% a carico del concessionario.

In merito ai contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, in seguito alla riforma dell’Inail disposta dal Dlgs n. 38/2000 (art. 28, comma 3), l’Inps ribadisce che la quota dovuta per la suddetta assistenza, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è fissata in misura pari a 13,2435%, così ripartita: Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%; Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%. La percentuale rimane, quindi, invariata per il 2007. 

Sempre la citata legge n. 81/2006, per il triennio 2006- ridefinito le agevolazioni a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che operano nei comuni montani definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno, nelle seguenti misure:

- nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro;

- nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68%. 

Per favorire i versamenti dei suddetti contributi, che i concedenti potranno effettuare in quattro rate, l’Inps invierà il modello di pagamento F24 in tempo utile per rispettare le seguenti scadenze: 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre 2007 e 16 gennaio 2008.

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