Il ministero del Lavoro con le risposte a quattro interpelli ha fornito importanti precisazioni in merito all’orario di lavoro.
Nell’interpello 29/2009 il Ministero dichiara la derogabilità del riposo settimanale da parte dei Ccnl: la consecutività delle 24 ore di riposo settimanale e il cumulo con il riposo giornaliero possono essere derogati da parte dei contratti collettivi, ma ai prestatori di lavoro devono essere accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o una protezione appropriata.
Nell’interpello 22/2009 si chiarisce che la sanzione che il datore di lavoro deve pagare per la mancata fruizione del riposo giornaliero da parte dei lavoratori è pari al prodotto della somma ridotta prevista dall’articolo 16 della legge 689/81 per il numero dei riposi non fruiti da ciascuno dei lavoratori interessati.
Con interpello 20/2009 si spiega che agli addetti della vigilanza privata non si applica la disciplina dei riposi dettata dal Dlgs 66/2003 ma l’eventuale disciplina del Ccnl.
Infine, nell’interpello 27/2009 viene indicato che per stabilire la durata massima dell’orario di lavoro per i lavoratori del settore trasporto devono essere verificate le modalità di svolgimento dell’attività per stabilire quella prevalente per applicare la disciplina del Dlgs 66/2003 o del Dlgs 234/2007.
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