Più tutele per le lavoratrici madri che abbandonano il posto
Pubblicato il 28 febbraio 2009
Il ministro del Lavoro, con nota 2840 del 26 febbraio 2009, aggiorna la procedura di convalida delle dimissioni, introducendo un nuovo modello denominato “dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre dimissionario”. Con tale modello sarà possibile raccogliere tutte le informazioni utili a far emergere lo specifico contesto (anche ambientale) in cui è maturata la scelta che ha condotto a rassegnare le dimissioni. La convalida è espressamente prevista dalla legge n. 151/2001 e serve a dare efficacia alle dimissioni presentate dalle lavoratrici madri durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento. Tale tutela è estesa anche al padre che beneficia del congedo parentale e alla madre o al padre lavoratore durante il primo anno di vita del bambino. Se le dimissioni non sono, infatti, convalidate dalla lavoratrice madre dinanzi a un funzionario del Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro (Dpl) esse sono nulle e, quindi, prive di effetti. Specifica il Ministero nella nota, che la convalida è un colloquio diretto con la lavoratrice o il lavoratore interessato che deve presentarsi personalmente presso gli uffici della Dpl e compilare la nuova dichiarazione. La dichiarazione di convalida si compone di due parti: la prima, che riporta le specifiche tutele riconosciute dalla legge e, la seconda, che è di fatto un questionario che serve ad analizzare la situazione personale della lavoratrice e le condizioni che l’hanno portata alla scelta delle dimissioni.