Con una sentenza del 13 marzo 2009, la n. 6200, la Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da un uomo che chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento spettante alla ex moglie che non pagava più l'affitto in quanto le era stata regalata dai genitori una casa dove vivere; per i giudici di legittimità “il coniuge tenuto alla prestazione non può ritenersi esonerato nei confronti dell'altro coniuge qualora questi riceva delle forme di aiuto dalla famiglia di origine, specie allorché tale aiuto sia necessario proprio in considerazione della modesta entità del contributo al mantenimento”. Con la stessa pronuncia, inoltre, i giudici di legittimità hanno anche confermato la decisione dei giudici di merito in ordine al riconoscimento del diritto della donna, anoressica, a vedere il figlio minore che si rifiutava di incontrarla.
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