Più tempo per chiedere i rimborsi
Pubblicato il 03 dicembre 2008
Il Fisco torna sull’argomento delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente confermando il termine di un anno, mentre per la presentazione delle istanze di rimborso valgono i quattro anni dalla data del versamento. La riposta è stata data con la risoluzione n. 459/E di ieri, con cui rispondendo ad un quesito dell’avvocatura dello Stato, si è precisato che decorso il termine della dichiarazione fiscale del periodo successivo, i contribuenti possono chiedere la restituzione delle imposte versate in più a seguito di errori commessi a proprio danno, presentando un’ordinaria istanza di rimborso nel termine di quattro anni dalla data del versamento. L’Agenzia riparte dalle conclusioni espresse in passato con la risoluzione 24/E/2007, con cui si era negata la possibilità di dichiarazioni di questo tipo oltre il termine di presentazione di quella dell’esercizio successivo, e si interroga sulla coerenza di questa affermazione con la volontà del legislatore di ampliare i termini a favore dei contribuenti rendendoli simili a quelli a disposizione del Fisco per gli accertamenti, al fine di eliminare ogni sorta di dubbio di incostituzionalità di scadenze differenziate. Questa linea interpretativa poggia sull'orientamento condiviso anche dalla giurisprudenza più recente. La Cassazione, richiamando i principi della buona fede e della tutela dell’affidamento, riconosce al contribuente la possibilità di far valere ogni tipo di errore commesso in buona fede attraverso la presentazione dell’istanza di rimborso; superando così un precedente orientamento in cui imponeva vincoli di forma e di tempo, che non ammettevano correzioni. La soluzione interpretativa presentata dalle Entrate deve essere letta nell’ottica di raccordare queste due diverse posizioni interpretative adottate dalla giurisprudenza. La possibilità, dunque, di presentare l’istanza di rimborso (inoltrabile con tempi di decadenza differenziati) è legata all'esistenza o meno dell'obbligazione tributaria al momento del pagamento. In caso di assenza del presupposto, il termine dei 48 mesi inizia a decorrere dalla data del pagamento stesso, mentre, nel caso di restituzione di somme che sono eccedenze di versamenti o acconti o ancora pagamenti con carattere provvisorio, il termine decorre dal momento del versamento del saldo.