La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1540 del chiarito che l’onere di contestazione che caratterizza anche il giudizio tributario si fonda, tra gli altri, sul cardine della ragionevole durata del processo. , intervenuta nel contenzioso tra l’Amministrazione finanziaria ed un autotrasportatore, ha spiegato che le parti di un processo non devono necessariamente provare ciò che non è contestato e, in più, ciò che non è contestato tempestivamente, nel caso in esame non era stato contestato in nessuno dei due precedenti gradi del giudizio la qualifica di autotrasportatore.
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