Nell’articolo gli autori trattano il tema delle novità introdotte dalla legge sul risparmio (262/05) con osservazioni sulle disposizioni da applicare soffermandosi sulla regola che prevede che il sindaco comunichi gli incarichi di amministrazione, di controllo e di revisore contabile precedentemente o contemporaneamente svolti (Edicola del 5 giugno 2006). I punti considerati sono due: che la norma dovrebbe prevedere il deposito preventivo degli incarichi almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza presso la sede sociale, per la valutazione preventiva della reale capacità del professionista, e che non è detto che l’elevato numero di incarichi pregiudichi lo svolgimento delle funzioni o la partecipazione alla “vita sociale”.
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