L’Inps, con la circolare n. 59 del 14 marzo 2007, segnala che a seguito dell’innalzamento del Tur il tasso di differimento e dilazione per il pagamento rateale di debiti contributivi e accessori si porta al 9,75%.
In altri termini, da ora, regolarizzare i propri debiti contributivi costa più caro e, nello specifico, aumenta di un quarto di punto.
Europea ha fissato, infatti, nella misura del 3,75%, a decorrere dal 14 marzo 2007, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 14 marzo 2007 e alla contribuzione relativa a marzo 2007 nei casi di differimento, dovrà essere calcolato al tasso del 9,75 % (Tur del 3,75% più maggiorazione di sei punti come stabilito dall’articolo 3, comma 4, della legge n. 402/96).
In corrispondenza alla nuova misura del tasso degli interessi di dilazione si verifica, anche, un adeguamento dell’aliquota di calcolo delle somme aggiuntive (da applicare alle sanzioni civili) che sale:
- al 9,25% annuo per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate e per le inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi;
- al 30% annuo per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’ente, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno ma non pagati nei 30 giorni successivi;
- per le procedure concorsuali il riferimento al prime rate deve intendersi sostituito da quello al Tur (ora al 3,75%).
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