La concessione dei diritti di pesca su un fiume è da considerare come un servizio su un bene immobile e come tale segue le disposizioni connesse al luogo dove esso si trova. Di conseguenza, secondo di giustizia Ue (causa C-166/05) tale concessione costituisce una prestazione di servizio rilevante ai fini Iva nello Stato dove il fiume scorre. La pronuncia degli eurogiudici chiarisce le regole per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, riconoscendo che la concessione del diritto di pesca non è soggetta a imposta nel Paese dove è stabilito chi cede a titolo oneroso i permessi di pesca, mentre è luogo di tassazione quello di consumo o di utilizzo del servizio.
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