Pertinenze degli immobili sempre al valore catastale

Pubblicato il 08 febbraio 2006

Assonime - circolare n. 7 del 7 febbraio 2006 - riepiloga il nuovo dettato sulla tassazione delle compravendite immobiliari, che assume come base imponibile il valore catastale dei beni trasferiti, non più il prezzo dichiarato. L'applicabilità delle novità sulle compravendite riguarda, però, il solo contratto con oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (gruppo A, esclusa la categoria A10, che tratta gli immobili destinati ad uso ufficio). Un chiarimento recente del Fisco ha sottolineato come non possa considerarsi, per l'applicazione della novità di legge, l'unità immobiliare che non sia accatastata come abitazione ma sia, di fatto, utilizzata come tale. Un ulteriore chiarimento riguarda l'imposta di registro sul valore catastale, che si applica anche alle pertinenze dell'immobile principale, indipendentemente dal loro numero e dal fatto che siano cedute unitamente ad esso o in via separata.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del primo trimestre 2025

09/04/2025

Confisca per equivalente. SU: no a solidarietà passiva tra concorrenti

09/04/2025

Nuovi codici ATECO 2025: istruzioni dall’Agenzia

09/04/2025

Magistratura onoraria: la riforma ottiene il sì definitivo, è legge

09/04/2025

Trasporto su strada: più controlli e infrazioni

09/04/2025

Affitti con canone ridotto: applicazione della cedolare secca

09/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy