Se il Comune ritarda troppo nel rilascio del permesso di costruire risarcisce poi il richiedente per i danni dallo stesso subiti.
E’ quanto accaduto ad un Ente comunale ed allo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) locale, nell’ambito di una vicenda posta all’attenzione del Tar di Salerno e nella quale entrambi sono stati condannati a rifondere i danni subiti da un albergatore per il ritardo nel rilascio di un permesso di costruire, domandato nel 2004, che riguardava l’ampliamento di un manufatto abitativo attiguo all’hotel.
Con sentenza del 2011, il Tar aveva già accolto un precedente ricorso avanzato dal privato, ordinando all’Amministrazione di esprimersi.
Ma a tale pronuncia, passata ritualmente in giudicato, aveva fatto seguito l’ulteriore inerzia dell’Amministrazione, inerzia che aveva indotto l'albergatore a proporre ricorso per ottemperanza.
A seguire, lo Suap aveva adottato una nota con cui comunicava “il formale riavvio del procedimento”, richiedendo ulteriore documentazione amministrativa ritenuta necessaria al fine di acquisire i pareri dell’Ente Parco e dell’Autorità di Bacino competente.
Ne era conseguita la proposizione di motivi aggiunti da parte del ricorrente nell’ambito del giudizio per ottemperanza.
In detta ultima sede, i giudici amministrativi hanno rilevato come, dagli atti di causa, emergesse che l’Amministrazione, dopo l’espressione di parere favorevole nell’ambito della Conferenza di Servizi ottenuto nel 2009, ben poteva e doveva rilasciare il titolo invocato.
Di fatto era conseguito, prima, un indebito comportamento inerte, stigmatizzato con la citata sentenza del 2011, poi, l’adozione di un provvedimento di autotutela illegittimo, per ragioni non solo formali, correlate al rilevato deficit partecipativo, ma anche di merito.
Il comportamento delle intimate Amministrazioni - si legge nella decisione del Tar di Salerno n. 87 del 12 gennaio 2017 - “integra pertanto il comportamento illecito denunciato dal ricorrente, sussistendo tutti i presupposti costitutivi richiesti dall’art. 2043 c.c., ivi compreso l’elemento psicologico, ascrivibile quantomeno a colpa”.
Rispetto al danno, è stato sottolineato come fosse ingiusto in quanto l'inerzia o il ritardo avevano pregiudicato un interesse sostanziale di effettiva pertinenza del privato.
Nel caso in esame, il pregiudizio era connesso “all’effettuazione del sospirato intervento edilizio ed alla successiva utilizzazione del cespite in chiave produttiva”.
E poiché, nella specie, le voci di danno lamentate sulla base di una perizia tecnica depositata in atti dal ricorrente non avevano avuto “una precisa prova in punto di quantificazione”, il Tar ha ritenuto che il danno da ritardo dovesse essere risarcito in via equitativa ex articolo 1226 del Codice civile.
Così, considerato l’obiettivo aumento della aliquota IVA e la mancata utilizzazione di dieci camere che sarebbero potute essere tempestivamente utilizzate, lo stesso è stato stimato equamente nella somma di 120mila euro.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".