L’Inps, con il messaggio n. 29940 del 2006, fa dietrofront rispetto alla posizione precedente e si adegua all’orientamento della giurisprudenza e alle indicazioni del ministero del Lavoro, stabilendo che il personale navigante di vettori aerei ha diritto ai tre giorni di permesso mensili previsti dalla legge 104/1992 per l’assistenza ai disabili. Infatti, la motivazione della negazione del diritto sulla base del fatto che la distanza tra lavoratore e disabile, se percorribile in più di un’ora, impedisca la continuità dell’assistenza, è contrastata dal ministero del Lavoro, che nell’interpello n. 4577 del 2006 precisa che date le agevolazioni del personale navigante sui voli nazionali e dal momento che qualsiasi destinazione italiana è raggiungibile con un’ora di volo, detto personale può fare ritorno a casa salvaguardando il requisito della continuità dell’assistenza.
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