Perizia dettagliata, altrimenti inesistenza
Pubblicato il 10 maggio 2010
Una pronuncia in tema di accertamento fiscale, la numero
124/22/10, a firma della Commissione tributaria regionale Puglia, Sezione staccata di Lecce, giudica inesistente la motivazione dell’atto di accertamento fondato sulla perizia di stima immobiliare quando questa, eseguita dall’Ufficio tecnico edile (in acronimo “Ute”) e base su cui si fonda la rettifica del Fisco ai fini della maggiore imposta di registro richiesta al contribuente, non risulti dettagliata nell’informazione sui criteri in essa esibiti. Nel caso sottoposto ai giudici d’appello pugliesi, la stima dell'Ute su cui è basato il rilievo del Fisco è infatti redatta col richiamo a criteri generici e privi di riscontri.