Il Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 assimila le perdite dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese a quelle dei soggetti in contabilità ordinaria, permettendo l’utilizzo solo per redditi della stessa specie. In altre parole, le compensazioni sono ora ammesse esclusivamente per i redditi che hanno identica natura. Quindi, perdite di impresa solo con altri redditi d’impresa (individuale o societaria) e perdite di lavoro autonomo solo con altri redditi di lavoro autonomo professionale (anche in associazione). L’eventuale eccedenza è riportabile nei successivi 5 anni a diminuzione sempre di redditi della stessa tipologia. Da tutto ciò derivano meno vantaggi per trasparenza fiscale e fusioni. Nel primo caso, i soci non potranno più utilizzare le perdite pregresse per compensare i redditi imputati alla società. Nelle fusioni retrodatate, viene meno l’opportunità della compensazione dei risultati negativi. Prima del Dl 223/06, invece, la perdita dell’impresa in regime semplificato e quella derivante dal reddito di lavoro autonomo professionale si compensa con tutti gli altri redditi conseguiti dal contribuente (impresa, fabbricati, lavoro dipendente eccetera) nel medesimo anno, fino ad azzerarli. Solo l’eventuale eccedenza di perdita non era riportabile.
Le limitazioni in ordine all’utilizzo delle perdite pregresse dei soci per compensare il reddito trasferito dalla società trasparente si applicano anche nel regime della “piccola trasparenza”. Infatti, la modifica normativa introdotta nell’articolo 115 del Tuir viene richiamata anche nel successivo articolo 116, che regola il predetto regime in presenza di società a responsabilità limitata, con ricavi inferiori alle soglie per gli studi di settore, i cui soci siano esclusivamente persone fisiche in numero non superiore a dieci.
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