Perde l’aliquota dell’1% chi aliena il terreno edificabile senza fabbricato entro i 5 anni

Pubblicato il 25 agosto 2010 In virtù delle disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e delle disposizioni agevolative recate dall’articolo 33 della legge 388/2000, la Cassazione (sentenza n. 18679 del 13 agosto 2010) ha chiarito che perde l’agevolazione dell’aliquota ridotta delle imposte citate il proprietario di un terreno, edificabile in base al Pup, che cede lo stesso prima dei 5 anni dall’acquisto senza aver costruito.

Al comma 3 si legge, infatti, che: “I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.”

Non rileva, inoltre, che il nuovo proprietario vi realizzi un fabbricato entro i 5 anni dal primo acquisto. Sul punto la Corte interpreta, ex articolo 14 delle preleggi, che il beneficio in oggetto si debba applicare solo in caso di utilizzazione edificatoria ad opera dello stesso soggetto acquirente. L’intento del Legislatore è, appunto, quello di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area, diversamente potrebbe essere incostituzionale collegare il beneficio alla sola tempestività dell'attività edificatoria di un successivo acquirente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy