Percorso lungo per la compensazione con i crediti non tributari
Pubblicato il 25 febbraio 2011
Concluso l’iter delle nuove regole sulla compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte, un altro tipo di compensazione è in attesa di un decreto di attuazione.
In sede di conversione nella legge 122 del 2010, all’articolo 31 del Dl 78/2010 sono stati introdotti due commi: l’1-bis e l’1-ter. In particolare il comma 1-bis prevede che al Dpr 602/73, dopo l'articolo 28-ter è inserito il seguente:
"
Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti,
possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione
a ruolo". In sostanza, si tratta di uno scambio tra le cartelle esattoriali (obblighi tributari) e i crediti derivanti dalle somministrazioni rese nei confronti di Regioni, Enti locali e Servizio sanitario nazionale (crediti non tributari). Inoltre, viene messa a regime anche la possibilità di presentare all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito - con le modalità stabilite dal Decreto MEF
19.05.2009 - anche ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari
finanziari.
L’attuazione della disposizione è molto attesa dalle imprese in questo periodo di difficoltà, stante gli enormi ritardi con cui la Pa salda i debiti. Ad ostacolare già in fase istruttoria il decreto è, come spesso capita in questo periodo, l’effetto asciuga gettito. A livello di adempimenti, invece, le imprese puntano l’attenzione verso la difficoltà di rilascio del certificato da parte dell’Amministrazione debitrice e verso il limite della compensazione solo dei ruoli e non delle sanzioni.
Quanto, invece, al primo tipo di compensazione in ambito del tutto erariale – tributi con crediti erariali – si solleva la questione della possibilità del ravvedimento operoso in caso di sanzione per l’utilizzo della compensazione non per le somme delle cartelle esattoriali scadute sopra i 1.500 euro. La normativa non prevede nessun divieto in tal senso. Pertanto, con il ravvedimento, breve o lungo, si potrà ottenere di abbassare la sanzione tenendo conto delle date 31 gennaio e 1° febbraio 2011 (aumento delle sanzioni per ravvedimento spontaneo). Si ricorda, infine, che il comunicato delle Entrate, datato 14 gennaio 2011, ha stabilito la non punibilità delle violazioni fino al 18 febbraio 2011 a patto che il credito residuo copra il debito dei ruoli.