Per vizi e ritardi gli oneri si cumulano

Pubblicato il 12 maggio 2008 La garanzia per i vizi ex art. 1667 c.c. interviene nel caso in cui l’appaltatore consegni un opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non eseguita a regola d’arte. Detta garanzia prescinde dall’ascrivibilità dei vizi a colpa dell’appaltatore. Se, dunque, l’opera è anche difettosa la responsabilità speciale per vizi può cumularsi con quella ordinaria per il ritardo o per esecuzione parziale nel caso in cui il committente non chiede la risoluzione a questi ultimi titoli.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: primo sì della Camera

17/01/2025

Società di persone commerciali: obbligo Ue di pubblicare dati nel registro imprese

17/01/2025

Sicurezza sul lavoro: elevati i finanziamenti INAIL per la formazione

17/01/2025

Aiuti di Stato. Corte UE: recupero anche presso impresa subentrata

17/01/2025

Bonus Natale nel 730, CU e 770: cosa sapere

17/01/2025

TFR, indice di rivalutazione di dicembre 2024

17/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy