Per usare i dati bancari non serve contraddittorio

Pubblicato il 14 aprile 2006

di Cassazione – sentenza n. 8253 del 7 aprile 2006 – rievoca l’articolo 41 bis del Dpr n. 600/73 e la legge n. 413/1991, che attribuiscono al Fisco il potere d’accertamento parziale anche in ragione degli “elementi segnalati” dalla Guardia di finanza. Dal combinato disposto deriva, cioè, il riconoscimento all’Amministrazione finanziaria ad emanare un avviso d’accertamento parziale impiegando elementi risultanti dalle indagini bancarie, già accertati dalla Guardia di finanza, anche quando il contribuente non sia stato preventivamente convocato e non gli sia stata concessa la dimostrazione dell’utilizzazione delle movimentazioni bancarie. D’altra parte, ciò che rileva ai fini tributari e va dimostrato è “esclusivamente la percezione e non l’utilizzazione, da parte del contribuente, delle somme di detti movimenti”.

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