Per soci e familiari torna l’obbligo della denuncia Inail

Pubblicato il 27 agosto 2008 Il Dl 112/2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce un’alternatività tra obbligo di comunicazione preventiva ai Centri per l’impiego e invio della Denuncia nominativa degli assicurati all’Inail. Dal 18 agosto (data di entrata in vigore della legge di conversione), infatti, torna l’obbligo di inviare la Dna all’Inail per alcune categorie di lavoratori. L’Istituto di assicurazione fornisce chiarimenti al riguardo (nota 25 agosto 2008 n. 6798) e precisa che l’obbligo riguarda i collaboratori e i coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di attività commerciale e di impresa in forma societaria qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Sono soggetti all’obbligo di denuncia nominativa anche il datore di lavoro artigiano, il socio artigiano e i soggetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese artigiane. Sono, invece, esclusi i titolari di impresa artigiana che non si avvalgono di dipendenti, i quali sono tenuti a presentare la denuncia di inizio attività. La Dna deve essere inviata dal datore di lavoro almeno un giorno prima dell’inizio dell’attività del singolo lavoratore. Attualmente l’unico canale di comunicazione disponibile è quello tramite fax, al numero 800.657.657.
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