La risoluzione delle Entrate numero 34 di ieri, che modifica in parte la risoluzione 19/E del 27 gennaio 2006, precisa che alle cessioni sul mercato di origano (in buste sigillate a rametti o sgranato) è da applicare l’aliquota Iva ordinaria del 20%. Anche se l’origano da un punto di vista tecnico-merceologico appartiene alla stessa voce doganale del basilico, rosmarino e salvia, secondo l’Agenzia non è però espressamente menzionato dal legislatore fiscale ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4% (parte II del Dpr 633/72, tabella A n.12-bis).
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