“Ove le fatture risultino non solo soggettivamente ma anche oggettivamente fittizie la correttezza formale della contabilità del soggetto passivo non può costituire un comodo alibi per giustificare una violazione fiscale ... Quando l’amministrazione finanziaria fornisce attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate incombe sempre al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indebiti e recuperabili a tassazione”.
Questo principio regola la decisione di Cassazione numero 2847 del 7 febbraio scorso. In definitiva, anche il dolo eventuale può esser sufficiente per l’evasione. Se il soggetto è realmente a conoscenza della falsità delle fatture, ed essa risulta da elementi oggettivamente dimostrabili, la responsabilità non può essere negata.
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