Per le Siiq su utili e debiti nessun rinvio
Pubblicato il 21 aprile 2008
Il regime fiscale delle Siiq è stato trattato dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E di inizio anno. Punto saliente dello speciale regime previsto per le società di investimento immobiliare è l’obbligo di distribuire almeno l’85% dell’utile netto derivante dalle attività di locazione immobiliare. Il seguente principio da una parte definisce la modalità per il funzionamento del prelievo e, dall’altra condiziona potenzialmente le scelte della gestione finanziaria della società oltre che la valutazione del titolo da parte degli investitori. L’obbligo della distribuzione riguarda l’utile di esercizio ed è adempiuto in sede di delibera di approvazione del bilancio. Ciò vuol dire che oltre che ad essere deliberato l’utile deve essere anche tempestivamente distribuito, senza che possano assumere importanza le eventuali condizioni di scarsa liquidità della società. Da qui la possibilità che la società sia costretta a ricorrere all’indebitamento anche per finanziare la distribuzione degli utili. Questa scelta di ricorrere all’indebitamento, con l’insorgere di oneri finanziari, comporta delle ricadute sotto il profilo fiscale anche nell’ambito dello speciale regime Siiq. Gli oneri finanziari contribuiscono infatti a ridurre l’utile e con esso il dividendo. In questo senso, secondo l’autore dell’articolo, assume rilevanza l’individuazione dei corretti criteri per l’allocazione del debito e dei relativi oneri tra la gestione esente e quella ordinaria. La ragionevole conclusione dovrebbe essere quella secondo cui gli oneri di un finanziamento sostenuto per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati alla locazione concorrano alla determinazione del risultato della gestione esente.