di Cassazione ha respinto il ricorso di un contribuente - sentenza n. 3518 – che chiedeva il rimborso dell’Iva assolta in base all’articolo 30, comma 3, lettera c) del Dpr n. 633/72, ritenendo che un bene da egli acquistato dovesse essere inserito tra le immobilizzazioni strumentali. Il principio su cui si regge la decisione della Corte di legittimità è di non essere dovuto alcun rimborso Iva per una società di compravendita immobiliare che acquista immobili strumentali per natura, se destinati alla rivendita. La circostanza dell’acquisto per la rivendita, dice in sostanza , costituisce oggetto dell’attività d’impresa, non suo strumento. E’ quindi escluso che se ne possa ottenere il rimborso dell’Iva assolta utilizzando il presupposto di cui all’articolo 30, comma 3, lettera c) del Dpr n. 633/72. Il diritto alla detrazione presuppone l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, cioè il suo essere strumentale ad essa. In mancanza, non si ha accesso alla detrazione dell’imposta. La decisione, però, è contraria al principio comunitario della “neutralità” dell’Iva, ex articolo 17 della direttiva 77/388/Ce, che ammette la detrazione nella misura in cui i beni ed i servizi sono impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta. Il nesso della detrazione è, quindi, l’”impiego” dei beni, non la loro strumentalità.
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