Per le donne si allontana la pensione di anzianità

Pubblicato il 02 giugno 2008

Prevedendo la legge 247/2007 un’età minima inferiore a quella di vecchiaia solo fino al 30 giugno 2009, dopodiché diventa impossibile mettersi a riposo prima dei 60 anni se non si possono sfruttare almeno 40 anni di contribuzione, col sistema degli scalini e delle quote le lavoratrici dovranno fare a meno della pensione di anzianità che deriva dai 35 anni di contributi versati. Resta la possibilità (che la circolare Inps 60/2008 conferma) di un pensionamento anticipato con la speciale opzione per il calcolo contributivo che una norma della riforma Maroni (non modificata dalla legge sul Welfare) prevede.

Il passaggio al sistema contributivo (da retributivo) comporta per le lavoratrici dipendenti l’uscita anticipata dal lavoro se possono far valere almeno 57 anni di età e 35 di versamenti. Ai fini del raggiungimento di tali requisiti, per le lavoratrici madri non conta lo sconto di quattro mesi sull’età minima di ogni figlio, utilizzabile in alternativa per il computo dell’assegno con un coefficiente maggiorato. Il beneficio s’applica alle donne che hanno meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e s’avvalgono dell’opzione ordinaria per il sistema contributivo (articolo 1, comma 23, legge 335/95). Alle optanti viene ad applicarsi il regime delle finestre che vale per i pensionamenti di anzianità maturati con meno di 40 anni di contributi. Le lavoratrici interessate dovranno mettere in conto un assegno più basso di quello che potrebbero percepire con le pensioni di vecchiaia. Il ritiro anticipato comporta che debbano rinunciare ad una fetta di pensione valutabile intorno (in media) al 25 per cento. Della speciale opzione possono avvalersi anche le autonome iscritte nelle gestioni degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti. Ma le condizioni sono nettamente meno favorevoli: l’età minima è più elevata (58 anni) perciò si guadagnano solo due anni rispetto ai 60 richiesti per l’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia. Anche in questo caso, poi, il periodo di effettivo anticipo è destinato a ridursi per le finestre. Così, dal momento in cui sono raggiunti i requisiti (58 anni di età, 35 di contributi) per ricevere il primo assegno occorre attendere almeno 12 mesi (6 per chi va in pensione con la vecchiaia).

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