Il Tar della Lombardia, con sentenza n. 5531 del 21 novembre scorso, ha precisato, sulla scorta di due precedenti pronunce di Cassazione (n. 13230/2007 e n. 16129/06), che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di rimozione di impianti pubblicitari lungo le strade spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.
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