Per le case agevolate uguale trattamento Ici
Pubblicato il 04 ottobre 2010
Con sentenza
55/28/10, la Ctr Piemonte ha stabilito che debba essere disapplicata dal giudice tributario la delibera comunale che diversifica il trattamento agevolativo fiscale delle abitazioni dei soci delle cooperative a proprietà indivisa e degli alloggi assegnati dalle aziende territoriali per l’edilizia residenziale, le vecchie Iacp.
Ciò perché le due fattispecie sono normate dalla medesima disposizione di legge.
In base a quanto precisato, nel caso trattato è reputata illegittima la delibera del Comune che differenziava il trattamento Ici per le due fattispecie in oggetto: non è lecito applicare l’aliquota ridotta agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa e l’aliquota ordinaria agli immobili posseduti dall’Atc. Anzi avrebbe, la giunta, dovuto favorire semmai gli immobili dell’Atc - Agenzia territoriale per la casa – che sono unità sovvenzionate per minima capacità contributiva dei beneficiari.