La Ctr Abruzzo, con la sentenza n. 165/9/10, interviene sulla questione di una contribuente che aveva presentato istanza per fruire di un credito fiscale per i neo assunti del 2005. Il Centro operativo di Pescara negava il diritto poiché il credito vantato superava il de minimis, ex articolo 7, comma 10, legge 388/2000.
In proposito, la Ctr chiarisce che nell’ambito delle misure che favoriscono l’occupazione non sussiste alcun massimale per i crediti fiscali. Infatti, gli aiuti a favore di lavoratori in particolare stato di disagio - 2204/2002 - non rientrano tra gli aiuti di stato, in quanto aiuto ai lavoratori e non alle imprese. Non solo sono esentati dall'obbligo di notifica, ma non sono soggetti ad alcun limite di spesa e sono cumulabili con eventuali altri aiuti di stato.
Con la regola del de minimis - regolamento Ce n. 69/2001 - l'esenzione dall'obbligo di notifica per gli aiuti di minore importanza alle imprese trova un limite invalicabile nell'importo dell'aiuto: la misura di importo non superiore a 100.000 euro (tetto in vigore all’epoca) non favorisce determinate imprese né falsa o minaccia la concorrenza.
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