Per l'assunzione di lavoratori detenuti anche un credito d'imposta

Pubblicato il 24 ottobre 2014 Il decreto n. 148 del 24 luglio 2014 del ministero della Giustizia - GU n. 246 del 22-10-2014 – di concerto con Mef e Lavoro, prevede anche sgravi fiscali, oltre che contributivi, da fruire solo in compensazione con il modello F24, a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.

Il decreto è in realtà il regolamento che reca modalità, condizioni e soglie delle agevolazioni.

Il contratto deve essere di lavoro subordinato e lo stipendio non può essere inferiore agli importi previsti dai contratti collettivi di lavoro.

Il credito vale anche per le imprese che svolgono attività di formazione nei confronti dei detenuti, a condizione che alla preparazione segua l’immediata assunzione per almeno il triplo del tempo formativo per il quale si è usufruito del credito.

Dal punto di vista fiscale non incide sull’imponibile di imposte dirette e Irap e sulla deducibilità degli interessi passivi e delle spese.

Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di concessione.

Deve tener conto del limite annuale di 250mila euro previsto per i crediti esposti nel quadro “RU” di Unico.

Dal 2015 la compensazione potrà avvenire esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia.

Le imprese e le cooperative che hanno impiegato detenuti (detenuti, ammessi al lavoro esterno, internati e persone in semilibertà) per un periodo non inferiore a trenta giorni, nei limiti dei costi sostenuti per ognuno di essi:

- per gli assunti nel 2013 possono fruire di un credito d’imposta pari a 700 euro mensili per lavoratore, in proporzione alle giornate di lavoro prestate;

- per gli assunti nel 2014 possono fruire di un credito d’imposta pari a 520 euro mensili per lavoratore, in proporzione alle giornate di lavoro prestate;

Per i “semiliberi”, l'assunzione ottiene un credito di 350 euro mensili per il 2013 e di 300 euro mensili a partire dal 2014.  
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