Per l'anf degli extracomunitari decide il Comune
Pubblicato il 16 maggio 2013
Spetta al Comune la decisione di erogare o revocare l'assegno per il nucleo familiare al cittadino extracomunitario con almeno tre figli, secondo quanto disposto dalla
legge n. 448/1998. Funzione dell'Inps è solo quella di ente erogatore. Lo specifica proprio l'Inps, con il messaggio n.
7990, del 15 maggio 2013 (documento commentato dalla carta stampata, ma non pubblicato ufficialmente).
In merito al potere di revoca dell'assegno, l'Istituto specifica che alla comunicazione che il Comune deve fare all'Inps deve seguire contestuale informazione al cittadino interessato. Al recupero provvede poi l'Inps.
Precisazioni vengono fornite anche in merito alla procedura di invio telematico delle domande ricevute dai singoli Comuni: non è bloccato l’invio dei dispositivi di pagamento relativi ai cittadini extracomunitari di lungo soggiorno, ma si chiede all’utente del Comune che accede alla procedura una mera conferma che l’inoltro del mandato riferito a cittadino extracomunitario viene effettuato consapevolmente e non per errore al fine dell’assunzione di responsabilità in capo al Comune.