Circa la legittimità costituzionale sollevata da una Ctp in tema di solidarietà nell’imposta comunale sulla pubblicità, la giurisprudenza della Corte Costituzionale non è stata finora del tutto chiara. Di qui la necessità di un approfondimento della questione in tema di solidarietà tributaria, soprattutto in merito alla giustificazione e ai limiti della figura del responsabile d’imposta. Il parametro della ragionevolezza, invocato dalla Ctp, porterebbe a far accogliere la seguente conclusione: il responsabile d’imposta che è condebitore solidale del contribuente principale ha diritto di rivalsa, essendo la capacità contributiva non sua. In caso di esercizio infruttuoso della rivalsa, o addirittura di impossibilità della stessa, il responsabile viene a subire direttamente il carico tributario.
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